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                      - COMUNE DI CUCCIAGO   (Co) -

         

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Lo Statuto del Comune di Cucciago è disponibile anche in formato .doc nella sezione “Regolamenti” (barra superiore>>Il Comune Informa>>Regolamenti)


COMUNE DI CUCCIAGO
Provincia di Como

STATUTO COMUNALE


adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 gennaio 2005 con deliberazione n. 2

T I T O L O I
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PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI


Art. 1 - LE FINALITA`
1. Il Comune di Cucciago è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle norme comunitarie, dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica Italiana e della Regione Lombardia. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali. Rappresenta e cura gli interessi di tutta la comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico.
2. Il Comune di Cucciago, con il presente Statuto, fissa i principi e le norme che, alla comunità cucciaghese, assicurino il mantenimento della sua identità e della sua personalità.

Art. 2 - I CARATTERI COSTITUTIVI
1. Sono caratteri peculiari di Cucciago:
a) le origini, che indicano Cucciago come terra antica, segnata dal cammino di tutti coloro che l'hanno scelta come dimora, ne hanno fissato il nome, i confini, le consuetudini. E' compito del Comune tutelarne la memoria.
b) la lingua, che si pone nel tempo come filo conduttore della comunicazione orale locale e di cui la comunità cura il ricordo, segue il mutamento e la forza nuova che l'alimenta.
c) la storia, conservata nella tradizione orale, negli scritti, nei documenti d'archivio, pubblici e privati, nei documenti filmati e fotografici, testimoni e custodi fedeli della vita, della cultura, delle vicende umane e sociali di Cucciago. Il Comune promuove la ricerca, l'acquisizione e lo studio di tali documenti e ne facilita l'accesso e l'uso.
d) il sapere, prodotto, perfezionato e accumulato nei secoli in campo religioso, artistico, economico, scientifico, tecnico, letterario. E' compito del Comune accrescere e potenziare tale sapere, attraverso i propri organismi culturali e scolastici e garantirne a tutti la conoscenza e l'uso.
e) l'economia, legata alla terra, all'artigianato della seta e del legno, del merletto; alle attività industriali e di servizio, caratterizzate dalla ricerca, costante nel tempo, delle tecnologie più avanzate per un uso attento delle risorse e per la protezione dell'ambiente e della salute; alle attività intellettuali, promosse da uomini d'arte e di cultura. Il Comune riconosce e tutela l'economia cucciaghese, e favorisce lo sviluppo e promuove le iniziative più idonee perché tale sviluppo avvenga nel rispetto dell'uomo e della comunità;
f) i valori umani e sociali, che trovano fondamento nella solidarietà, nella partecipazione, nella fedeltà al lavoro, alle persone care, alla propria terra, ai ricordi; che si esprimono nel desiderio di pace, di giustizia, di verità; nell'attenzione ai bambini, agli anziani, a tutti coloro che sono in gravi difficoltà; che nascono e si diffondono quando i comuni interessi, l'uso di spazi, di risorse, di beni comuni, quando le necessità e i problemi inducono i cucciaghesi ad unire gli sforzi in difesa della propria esistenza e della propria libertà, per acquisire diritti, sicurezza e felicità e per dare soddisfazione a bisogni, attese, esigenze comuni. La conservazione e la crescita di questi valori sono affidate al Comune che ne cura l'espressione e la realizzazione.

Art. 3 - I SIMBOLI DELL'IDENTITA`
1. Lo stemma e il gonfalone rappresentano, simbolicamente, il Comune di Cucciago ed il loro uso è disciplinato da apposito regolamento. Lo stemma, diviso in due parti, ha, nella prima, tre fasce orizzontali rosse, alternate con tre fasce orizzontali d'argento; nella seconda parte, sullo sfondo di colore argento, campeggia un castello rosso, aperto, finestrato e sormontato da un'aquila nera, coronata, linguata di rosso, con gli artigli sulle due torri. Il castello simboleggia la solidità, la concretezza; l'aquila, l'audacia, la potenza, la libertà; l'argento è simbolo della luminosità dell'aria, della concordia, della mitezza; il rosso, colore del fuoco, simboleggia il valore e la forza che fonda il suo impero sulla giustizia e sulla magnanimità.
2. Sono parimenti rappresentativi di Cucciago:
- la Torre degli Alciati e il Centro Storico le cui origini risalgono all'XI secolo d.c.;
- il campanile romanico di San Vincenzo del Sec. XI;
- la Chiesa e la Canonica dei Santi Gervaso e Protaso, già sede di un priorato fruttuariense nei secoli XI-XII;
- il santuario della Madonna della Neve, esempio di architettura religiosa lombarda del XVIII secolo;
- l'Inviolata, cascina tipica dell'architettura rurale lombarda del XIX secolo, testimone dell'attività contadina che ha largamente segnato la vita e la cultura di Cucciago;
- la ciminiera della tessitura ex-Zanchi di via del Pozzo, scelta a simbolo di tutte le attività economiche e produttive.
Il Comune tutela tali edifici, unitamente ad ogni altro che, presentando particolare interesse storico, artistico, archeologico, sia successivamente indicato e vincolato con regolamento. Ne promuove la conservazione, il recupero e la manutenzione.

Art. 4 - LE RISORSE
1. La vita è la risorsa primaria. E' compito fondamentale del Comune, per quanto di sua competenza, prevenire ed allontanare tutto ciò che rappresenta una minaccia alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini nonché promuovere iniziative di protezione civile atte a fronteggiare eventuali calamità naturali. Il Comune collabora attivamente con gli organismi sovraccomunali, allo scopo di offrire alla vita, in ogni suo momento, assistenza, ascolto e dignità.
2. Il paesaggio urbano e rurale di Cucciago conserva ancora uno stile particolare ed una particolare bellezza. Compito del comune è proteggerlo e salvaguardarlo in ogni sua parte, impedendo che sia sfigurato e offeso con interventi innaturali, deturpazioni e costruzioni prive di bellezza e di decoro. Il Comune regola, con convenzioni e piani, ogni intervento che prefiguri mutazione di paesaggio.
3. L'acqua, l'aria, il verde e la terra sono risorse comuni. Il Comune cura, per quanto di sua competenza, la salute dell'aria e dell'acqua, la difesa e la conservazione del verde e ricerca, con tutti gli organismi sovraccomunali, la prevenzione e l'immediata soluzione dei problemi ad essa relativi. 4.Vigila sull'uso della terra e, con l'autorità che gli compete, la difende da tutto ciò che la può ferire e danneggiare.
5. Le vie, le piazze, i giardini, gli edifici pubblici e le strutture scolastiche, il Camposanto, gli impianti sportivi, i monumenti e tutte le strutture e i beni di proprietà pubblica al servizio del cittadino sono beni comuni. Il Comune consente a tutti l'accesso e l'utilizzo.
Ne cura, attraverso gli organismi preposti e con la responsabile partecipazione dei cittadini, la conservazione e il buon funzionamento.

Art. 5 - LE SCELTE PROGRAMMATICHE
1. Il Comune, nelle scelte politiche ed operative, privilegia gli interventi necessari per annullare ogni distanziamento e barriera sociale, favorire la prosperità di tutti, proteggere la salute, la sicurezza materiale, il riposo e il benessere di ciascuno, scongiurare le antiche e nuove schiavitù.
2. Settori privilegiati di intervento sono altresì i servizi sociali, la cultura e l'arte, il tempo libero, l'economia e il territorio. La loro espressione e il loro sviluppo sono regolate da apposite deliberazioni.
3. Ritiene essenziale la difesa e il sostegno dei cittadini in ogni loro diritto ed interesse.

Art. 6 - I RAPPORTI CON IL CITTADINO
1. Il Comune, nell'ambito delle sue funzioni, esercita l'autorità conferita, con giustizia e tolleranza, rettitudine ed onestà. Regola i rapporti con i cittadini secondo tre momenti: l'ascolto, la comprensione, la risposta. Assicura imparzialità nel comportamento, riservatezza nella cura degli interessi particolari dei cittadini, informazione chiara, ampia e leale su tutto ciò che li riguarda come singoli e come collettività. Assicura altresì il funzionamento corretto e puntuale di tutti i servizi da lui erogati e si impegna a perfezionare, nel tempo, efficienza e funzionalità.
2. Il Comune riconosce il dinamismo dialettico e con la responsabile collaborazione di tutti, stimola la vita di relazione dei cittadini, il rispetto reciproco e la solidarietà. Vigila sulla vita della comunità, perché la diversità non provochi disgregazione, prevaricazione di un gruppo sull'altro, umiliazione della democrazia e della partecipazione.

Art. 7 - I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI SOVRACCOMUNALI
1. Il Comune ricerca e favorisce idonee relazioni con i Comuni confinanti; ricerca e sostiene relazioni con associazioni, enti ed istituzioni, anche al di fuori della realtà locale, con i quali unire gli sforzi e le iniziative necessari allo sviluppo globale di comunità sovraccomunali legate da interessi e problemi comuni.
2. Rappresenta tutti i cittadini negli organismi superiori preposti alla programmazione economica, territoriale e ambientale e concorre alla formazione di piani e programmi sovraccomunali al fine di tutelare gli interessi di tutta la comunità.
3. Per la sua sicurezza e per la sua sopravvivenza, collabora perché tali organismi operino con giustizia e lealtà.
4. Il Comune promuove e appoggia ogni iniziativa atta a diffondere nella comunità locale la consapevolezza della propria appartenenza all'Europa e al mondo, per la costruzione di una coscienza universale animata dalla volontà di progresso, di libertà, di pace.
5. Col presente Statuto, il Comune afferma e sancisce la sua autonomia, fondandola sulla grandezza della sua terra, la solidarietà delle persone che vi abitano e che sono legate tra loro da vincoli di sangue, d'affetto, di umano, uguale sentire, che condividono eredità culturali, dignità e amore per la verità e la bellezza. Col presente Statuto, afferma altresì che l'unicità e l'originalità di Cucciago hanno valore e forza solo se vissute pienamente dentro la storia e il divenire universale, nella concordia e nella solidarietà con tutti i popoli.

T I T O L O II
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PARTECIPAZIONE E SOCIETA'


CAPO I - SOCIETA` CIVILE, VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO

Art. 8 - LA SOCIETA' CIVILE E LA DEMOCRAZIA "PARTECIPATA"
1. Il Comune di Cucciago riconosce l'esistenza della società civile come pre-esistente la propria formazione e la assume come origine di processi che, sviluppandosi, possono assumere rilevanza pubblica e successiva valenza istituzionale.
2. Il riconoscimento e l'interrelazione con le espressioni della società sono la prima radice per mettere i cittadini nella prospettiva "di giungere al governo di sè medesimi": è questa la sostanza e questo lo stile di una democrazia sociale e politica "partecipata", attuata nell'ambito municipale.

Art. 9 - L'ATTENZIONE AL VOLONTARIATO
1. Le diverse forme del volontariato sociale, nel loro operare in nome della solidarietà, dell'amicizia, del vicinato, del disinteresse, della gratuità, trovano nel Comune attenzione ed ascolto.
2. Attenzione, ascolto e possibilità di collaborazione configurano il primo concreto aspetto di un intento e di un'opera di valorizzazione delle energie e della presenza della società civile cui l'Amministrazione comunale si impegna, sottolineando il valore storico e la necessità del volontariato, secondo i modi con cui questo si manifesta e si attiva nella storia.

Art. 10 - IL RAPPORTO CON L'ASSOCIAZIONISMO
1. Nell'articolarsi della società civile, il Comune riconosce ed afferma l'importanza dell'associazionismo nelle sue diverse forme, soprattutto di quelle operanti sul proprio territorio, e si impegna a promuoverne presenza ed attività in un'ottica di collaborazione e di solidarismo. A questi fini sono previsti momenti di consultazione di tutto l'associazionismo o di settori particolari di esso - su iniziativa dell'Amministrazione comunale o per istanza delle associazioni - e modi di collaborazione e sostegno del Comune alle associazioni, secondo le modalità definite nel Regolamento, sia per iniziative specifiche, sia nell'ambito di attività consuete.

Art. 11 - LE CONVENZIONI PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' SOCIALI
1. Nell'ottica della collaborazione e del costante rapporto tra società civile e istituzioni, il Comune può stipulare convenzioni, di collaborazione o di delega, per la gestione di servizi, così come per la realizzazione di attività e di iniziative di rilievo sociale e pubblico, con associazioni operanti sul proprio territorio o attive nell'ambito nazionale e con presenze della cooperazione, privilegiandole in quanto portatrici di finalità solidaristiche e di progettualità sociale.

Art. 12 - I RAPPORTI CON LA COOPERAZIONE
1. Ancora nell'ottica della partecipazione e della democrazia, e perché di queste sia favorita l'estensione anche nell'ambito delle attività economiche, il Comune di Cucciago favorisce le attività associate e cooperative; nei limiti derivanti dalla propria caratterizzazione istituzionale, può collaborare in particolare per il loro costituirsi e per il loro primo operare.

CAPO II - UNA DEMOCRAZIA "PARTECIPATA"

Art.13 - LE COMMISSIONI COMUNALI OBBLIGATORIE E DI PARTECIPAZIONE
1. L'ampliamento della partecipazione, il dispiegarsi di processi che portino i cittadini alla gestione della cosa pubblica, si esprimono con particolare efficacia, nel Comune di Cucciago, attraverso l'attività di Commissioni comunali obbligatorie e di partecipazione che l'Amministrazione provvede a costituire all'inizio di ciascun mandato o in altro momento, secondo quanto viene suggerito dalle contingenze, per necessità o su iniziative specifiche.
2. Momenti autentici di democrazia diffusa, queste Commissioni comunali realizzano, concretamente, la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale.

Art. 14 - LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
1. Ciascuna commissione ha finalità e competenze definite.
2. Il modo della loro composizione, i loro compiti e le modalità operative sono indicate, per ciascuna, nell'ambito del Regolamento comunale e, in modo eventualmente specifico, nella delibera che ne determina il costituirsi

Art. 15 - L'OPERARE DELLE COMMISSIONI DI PARTECIPAZIONE
1. In termini generali, alle Commissioni comunali di partecipazione sono demandati compiti di presenza del Comune in settori specifici.
2. La loro attività si articola attraverso la raccolta di informazioni, l'elaborazione di progetti e la collaborazione all'esecuzione dell'intervento progettato, dopo delibera degli organismi elettivi competi.

CAPO III - DIRITTI E MODI DELLA PARTECIPAZIONE NELL'AMBITO DEGLI "ATTI" COMUNALI

Art. 16 - L'INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE E LA DISPONIBILITA' DEGLI "ATTI"
1. Con lo sguardo volto ad un progressivo ampliamento partecipato della democrazia, ed al crescere di una compiuta coscienza, individuale e sociale, di cittadinanza responsabile, il Comune di Cucciago garantisce la disponibilità pubblica e l'accesso alla conoscenza degli Atti dell'Amministrazione comunale, così come garantisce la disponibilità e la diffusione delle informazioni sulle procedure formali, finalizzate alla formazione degli atti stessi.

Art. 17 - L'ACCESSO E LA CONSULTAZIONE COME DIRITTO PERSONALE E SOCIALE
1. Disponibilità degli atti, accesso alla loro consultazione e informazione configurano un diritto personale per i cittadini, e sono un diritto sociale di enti, organismi del volontariato, associazioni, cooperative, società economiche e produttive, ove si configuri un interesse in rapporto a situazioni giuridicamente tutelate.
2. I modi e i limiti per l'accesso, la consultazione e la copia degli atti dell'Amministrazione comunale sono indicati nel Regolamento comunale, che applica e precisa in termini operativi le disposizioni di legge.

Art. 18 - L'AUDIZIONE COME FORMA DI PARTECIPAZIONE
1. Al diritto di accesso si aggiunge, quale partecipazione alla formazione degli atti comunali, la possibilità di audizione e consultazione; una possibilità che si pone in essere o su richiesta di chi affermi di essere coinvolto in ciò che costituisce materia dell'atto in via di definizione, per rapporto a situazioni, proprie e soggettive, giuridicamente tutelate, o su richiesta dell'Amministrazione comunale, nei confronti di chi possa essere ritenuto interessato o cointeressabile in atti da definire.

Art. 19 - L'INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE
1. L'informazione sull'itinerario relativo alla presa in considerazione di iniziative della società civile da parte dell'Amministrazione, come pure sui modi della formazione delle decisioni e sull'adozione degli Atti, è garantita, a chi ne abbia titolo, con opportuna comunicazione:
a) a) dei tempi definiti per le procedure;
b) b) ove richiesto da chi ne sia interessato, dell'approssimarsi dei momenti consultivi e decisionali, con sottolineatura delle possibilità eventuali di partecipazione;
c) c) dell'avvenuta adozione di un atto, con l'indicazione di ulteriori, eventuali, accessi conoscitivi o di altre possibilità di intervento da parte del cittadino singolo o associato.
2. Di ciascun passaggio e di ogni momento sono indicati, secondo quanto è previsto nel Regolamento Comunale, gli uffici competenti e il responsabile funzionale.

CAPO IV - DIRITTO DI INIZIATIVA E REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 20 - IL DIRITTO DI PROPOSIZIONE
1. Nel dialogo tra cittadini e istituzioni sono previste istanze, petizioni, proposte e richieste di assemblee pubbliche, che cittadini singoli o associati tra loro a diverso titolo, possono avanzare, secondo i modi previsti dal Regolamento, all'Amministrazione su argomenti di carattere pubblico e generale.
2. Il Comune di Cucciago riconosce inoltre gli istituti dell'iniziativa popolare e del referendum consultivo come strumenti di ampliamento della democrazia partecipata, di espressione organizzata della società civile e di collegamento tra la comunità e i suoi organi elettivi.

Art. 21 - IL DIRITTO DI INIZIATIVA
1. Il diritto di iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di formali proposte di deliberazione concernenti provvedimenti amministrativi di interesse generale.
2. Tali proposte debbono essere sottoscritte da almeno un quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
3. Sono escluse dal diritto di iniziativa le seguenti materie:
a) a) designazioni, elezioni, nomine, revoche, decadenze e, in generale, con questioni concernenti persone;
b) b) bilancio, finanze, tributi;
c) c) materie sulle quali il Consiglio Comunale debba esprimersi entro termini stabiliti per Legge o debba esprimere pareri richiesti da disposizioni di Legge;
d) d) oggetti sui quali il Consiglio comunale abbia già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari.
4. I promotori dell'iniziativa possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella stesura delle proposte, dal Segretario Comunale. Tali proposte devono essere formulate secondo uno schema di deliberazione, con indicazione dei mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste, e devono riportare i pareri degli uffici competenti.
5. Il Sindaco, accertata la regolarità della raccolta e sottoscrizione delle firme, a termini di regolamento, iscrive la proposta di iniziativa popolare all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.
6. Il Consiglio Comunale, prima dell'esame di merito della proposta di iniziativa popolare, ne valuta l'ammissibilità ai sensi del precedente comma 3.

Art. 22 - REFERENDUM CONSULTIVO
1. Il referendum consultivo è ammesso su questioni di rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale, sui quali il Consiglio Comunale abbia competenza deliberativa. Sono escluse dal referendum le materie di cui al comma 3 del precedente articolo.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
a) a) quando il Consiglio Comunale deliberi di farvi ricorso a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
b) b) quando vi sia richiesta da parte di almeno un quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. La raccolta delle firme autenticate deve avvenire, a cura del Comitato promotore, nel tempo massimo di un mese. Il regolamento disciplina le modalità di raccolta e autenticazione delle firme dei sottoscrittori, l'accorpamento di più referendum e le modalità di svolgimento delle consultazioni.
4. Il Consiglio Comunale valuta l'ammissibilità del referendum di iniziativa popolare ai sensi del precedente comma 1. Qualora tale ammissibilità sia pronunciata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Sindaco fissa la data del referendum entro il termine massimo di mesi sei dalla esecutività della deliberazione di Consiglio non coincidenti con le operazioni elettororali comunali.
5. Qualora al referendum abbia partecipato la maggioranza assoluta degli elettori aventi diritto al voto, il Sindaco, entro un mese dalla proclamazione del risultato del referendum, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale il dibattito relativo.

CAPO V - DIFENSORE CIVICO

Art. 23 - ISTITUZIONE E COMPITI
1. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Il Difensore Civico (su istanza di cittadini, associazioni, enti o società, che segnalino casi di abuso, disfunzioni, carenze, ritardi per una pratica in corso) accertata la fondatezza dell'istanza stessa, interviene presso l'Amministrazione Comunale affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare e tempestivo corso. Il Difensore Civico può agire d'ufficio qualora riscontri casi analoghi a quelli segnalati con istanza.
3. Il Difensore Civico ha il diritto di chiedere l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento; può altresì accedere agli uffici per compiervi accertamenti. Egli è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.
4. I consiglieri comunali per questioni attinenti l’esercizio delle loro funzioni non possono rivolgere richiesta d'intervento al Difensore civico.
5. Al Difensore Civico, è data inoltre facoltà d'intervenire, con segnalazioni e denunce, sulle violazioni di diritti pertinenti i cittadini in quanto utenti di servizi pubblici erogati da altre amministrazioni, enti od istituti, avverso i quali, ove necessario, possa esercitarsi da parte del Comune azione di tutela del cittadino.
6. Al Difensore Civico spetta un'indennità, fissata dal Consiglio Comunale.

Art. 24 – REQUISITI, NOMINA, DURATA IN CARICA E REVOCA
1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini, anche non residenti, aventi i requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere comunale che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa. L'istituto del Difensore Civico può essere attivato anche in forma consortile.
2. Non sono eleggibili alla carica:
a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
d) i membri degli organi di gestione delle Aziende Sanitarie Locali;
e) gli amministratori di Consorzi, Aziende, Enti o Società cui partecipa il Comune.
3. Il Difensore Civico, ove non attivato in forma consortile, è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo due votazioni è eletto con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Il Difensore Civico se eletto dal Consiglio Comunale rimane in carica fino alla conclusione del mandato del Consiglio Comunale dal quale è stato eletto o allo scioglimento dello stesso per una delle cause previste dagli articoli 141 e 143 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267. Esercita le sue funzioni fino alla nomina del successore.
5. Il Difensore Civico può essere revocato solo per gravi violazioni di Legge, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o per documentata inefficienza, con il voto del Consiglio Comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
6. Nel caso di Difensore Civico attivato in sede consortile si farà riferimento per quanto attiene a requisiti, nomina, durata in carica e revoca a quanto stabilito dalla convenzione sottoscritta.

Art. 25 - RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI
1. Il Difensore Civico, qualora eletto dal Consiglio Comunale, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'intervento, invia:
a) a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
b) b) relazioni alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo;
c) c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici.
2. Nel caso di Difensore Civico attivato in sede consortile si fa riferimento alla convenzione. 3. Il Difensore Civico può essere sentito dal Consiglio Comunale su richiesta di 1/3 dei suo componenti quando sia ritenuto necessario nell’interesse del Comune.

T I T O L O I I I
O R D I N A M E N T O I S T I T U Z I O N A L E

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CAPO I° - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 26 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Consiglio Comunale, rappresenta la collettività di Cucciago. Determina l'indirizzo politico, sociale e amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Le competenze deliberative del Consiglio Comunale sono quelle relative agli atti fondamentali previsti dalla Legge.
3. Il Consiglio Comunale adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 27 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE
1.Il Presidente rappresenta e convoca il Consiglio Comunale, ne fa osservare il Regolamento, giudica la ricevibilità dei testi presentati, dirige i dibattiti consigliari, concede la parola, pone ai voti ed annuncia i risultati delle votazioni, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta ed ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il Regolamento, o chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
2. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale. In caso di sua assenza od impedimento il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco e, in caso di assenza od impedimento anche di questi, dal Consigliere anziano.

Art. 28 - CONSIGLIERE ANZIANO
1. E' Consigliere anziano colui che ha conseguito la cifra individuale di voti più alta, costituita dal numero dei voti riportati nella lista cui appartiene aumentata dei voti di preferenza con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. In caso di sua assenza od impedimento è considerato Consigliere anziano il Consigliere presente con la cifra più alta immediatamente inferiore.
A parità di voti è consigliere "anziano" il più anziano di età.

Art. 29 - GRUPPI CONSIGLIARI
1. Il Consiglio Comunale si articola in gruppi consigliari composti anche da un solo consigliere.
2. Ciascun gruppo elegge un proprio Capogruppo dandone comunicazione, per iscritto, al Sindaco.

Art. 30 - PRIMA ADUNANZA
1. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Sindaco.
4. La seduta è pubblica e la votazione palese. Ad essa può partecipare il consigliere delle cui cause ostative si discute.
5. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.
6. Nella stessa seduta il Sindaco, assunta la presidenza, comunica al Consiglio la composizione della Giunta tra cui il Vice Sindaco - dallo stesso nominato - e la proposta degli indirizzi generali del mandato di governo che vengono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 31 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio Comunale è convocato, sia in via ordinaria che straordinaria, dal Presidente, cui compete altresì la fissazione del giorno ed ora dell’adunanza.
2. Il Consiglio Comunale deve essere convocato in via straordinaria:
a) a) su richiesta di 1/5 dei Consigliere in carica. In tali casi l’adunanza dovrà essere tenutaentro venti giorni da quando è pervenuta la richiesta;
b) b) a seguito di presentazione di una mozione di sfiducia.
3. Esso si riunisce in sedute ordinarie per l’approvazione dei bilanci di previsione e della relazione revisionale e programmatica nonché i piani triennali delle opere pubbliche. l’approvazione del conto consuntivo, piani territoriali ed urbanistici. e dal Regolamento. Sono sedute straordinarie tutte le altre-
4. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
5. Il Consiglio Comunale si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto nei casi previsti dalla Legge e previa diffida.
6. L’avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno deve essere pubblicato all’Albo Pretorio e notificato da Messo Comunale al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:
a) a) almeno sette giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di sedute ordinarie;
b) b) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di sedute straordinarie;
c) c) almeno 24 ore prima dell’adunanza, per i casi d’urgenza, motivata dal Presidente.

Art. 32 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI
1. Ciascun Consigliere ha diritto di avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno. Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dal Regolamento. I Consiglieri sono tenuti alla riservatezza ed al segreto d’ufficio nei casi determinati dalle disposizioni vigenti in materia e dal Regolamento.
2. Ciascun consigliere ha altresì il diritto di intervenire nelle discussioni nei tempi e con le modalità stabilite dal Regolamento. Tale diritto è riconosciuto anche agli assessori non consiglieri.
3. Il Regolamento può stabilire forme di contingentamento delle discussioni.

Art. 33 - PUBBLICITA' E VALIDITA' DELLE SEDUTE
1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento del Consiglio.
2. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Consiglio Comunale.

Art. 34 - VOTAZIONI
1. Le votazioni sono palesi fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 2.
2. Con l'eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla legge e dal regolamento, le votazioni su questioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.

Art. 35 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI
1. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Nelle votazioni palesi i consiglieri che rimangono in aula e non esprimono voto alcuno sono qualificati "astenuti" e, conseguentemente non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Eguale effetto ha l'esplicita dichiarazione di astensione. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano né nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità della seduta.
3. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti richiesta dalla legge.

Art. 36 – NOMINE
1. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni indicando i criteri e le competenze ritenute utili per la selezione dei candidati.

Art. 37 ASSISTENZA E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE
1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio con il compito di stendere il processo verbale della seduta e di rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dal Presidente, dagli assessori e dai consiglieri.
2. Delle sedute pubbliche del Consiglio è redatto processo verbale, che dovrà contenere gli interventi dei consiglieri che ne consegnino il testo scritto.
3. Il provvedimento deliberativo non conterrà il verbale a meno che ciò sia espressamente richiesto da qualche consigliere che, in tal caso, dovrà produrre in forma scritta o dettare le proprie dichiarazioni.
4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Comunale.
5. Il Consiglio Comunale approva i processi verbali delle sedute, nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 38 - INIZIATIVA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta:
a) a) alla Giunta comunale;
b) b) ad almeno un quinto dei consiglieri comunali assegnati;
c) c) ad un gruppo consiliare
d) d) agli elettori secondo le modalità di cui all'art. 21;
2. Il bilancio annuale, quello pluriennale, il conto consuntivo e le nomine presso enti, aziende, istituzioni od organi interni od esterni al Comune sono proposti al Consiglio comunale dalla Giunta.
3. Le proposte di deliberazione di iniziativa consigliare, per essere discusse in Consiglio Comunale, devono essere presentate per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi per far fronte alle eventuali spese previste, nonché riportare i pareri del Segretario comunale e degli uffici competenti.

Art. 39 - INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO
1. Il regolamento riserva apposite sedute, o parti di esse, alla discussione su domande di attualità, interrogazioni o interpellanze presentate dai consiglieri, dettandone la disciplina relativa.
2. Ogni consigliere può presentare, previa iscrizione all'ordine del giorno, mozioni tendenti a provocare un giudizio sulla condotta o sull'azione del Sindaco o della Giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un argomento. La mozione comporta l'adozione di un voto deliberativo.
3. Nel corso di discussioni su proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, o nel caso previsto dal precedente comma 2, ciascun consigliere può presentare al voto del Consiglio ordini del giorno, correlati all'oggetto in trattazione, diretti ad indirizzare l'azione della Giunta o del Consiglio comunale.

Art. 40 - PRESENTAZIONI DI MOZIONI DI SFIDUCIA
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima dei dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 41 - DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI
1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono comunicate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione.
2. Il Sindaco deve convocare il Consiglio Comunale entro venti giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nella stessa seduta si procede alla surroga attribuendo il seggio vacante al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 42 - SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI
1. Il Sindaco può revocare gli Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 43 - SOSTITUZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE
1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si attiva la procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale: Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco o, in caso di impedimento, dall’Assessore Anziano.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 44 – COMPOSIZIONE
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore ad un terzo dei componenti dell’intero Consiglio Comunale.
2. Possono essere nominati alla carica di Assessore cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere secondo le Leggi vigenti in misura non superiore ad 1/3 degli Assessori nominati.
3. Nella composizione della Giunta dovranno essere assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, promuovendo la presenza di entrambi i sessi.

Art. 45 - NOMINA DELLA GIUNTA
1. Il Sindaco nomina i componenti dela Giunta tra cui il Vice Sindaco
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono:
a) a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) b) non essere coniuge ascendente, discendente, parente o affine sino al 3° grado del Sindaco;
c) c) non avere ricoperto nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge n. 81/93, la carica di Assessore.
3. Le dimissioni di Assessore, presentate per iscritto al protocollo comunale, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto. Le stesse diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

Art. 46 - COMPETENZE DELLA GIUNTA
1. La Giunta compie tutti gli atti amministrativi che assicurano la concreta attuazione agli indirizzi espressi ed alle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale. Attraverso un'attenzione costante alle istanze espresse dagli organismi di partecipazione popolare (Commissioni comunali di partecipazione), la Giunta svolge altresì una funzione propositiva nei confronti dello stesso Consiglio.

Art. 47 - CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE RIUNIONI
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa la data della seduta e gli oggetti dell’ordine del giorno tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori ed istruiti dai Servizi competenti.
2. La convocazione della Giunta deve essere disposta dal Sindaco, entro il termine di sette giorni, quando la maggioranza degli Assessori ne facciano motivata richiesta.
3. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Tale maggioranza non è richiesta quando la riunione della Giunta non sia finalizzata all'assunzione di provvedimenti deliberativi (riunioni informali).
4. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche. E' facoltà dei suoi componenti oppure di ogni singolo Assessore chiedere l’audizione di persone, gruppi o associazioni interessate ai provvedimenti da deliberare nonché dei responsabili d’Area del Comune e/o eventuali tecnici; sia la pubblicità del dibattito che precede la votazione della deliberazione.
5. Alle riunioni formali della Giunta partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, il quale provvede alla stesura del verbale delle deliberazioni adottate, nonché ad assicurare il proprio parere tecnico-giuridico sulle questioni che gli vengono sottoposte dalla Giunta.

Art. 48 - ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI E VERBALIZZAZIONE
1. La Giunta delibera sulla base di proposte scritte, formulate dai suoi componenti o dai Consiglieri comunali delegati al Segretario Comunale, il quale provvede, prima di sottoporle ad esame, ad istruirle, formulando od acquisendo tutti i pareri e le attestazioni richieste dalla legge, con riferimento alla legittimità delle proposte, alla loro regolarità tecnica e contabile ed alla copertura finanziaria dell'impegno di spesa che ne deriva.
2. La votazione delle proposte sottoposte alla Giunta è sempre palese. Si ritengono approvate le proposte che ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.
3. Il verbale della seduta contiene il testo delle deliberazioni adottate ed indica il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e delle astensioni espresse su ciascuna proposta esaminata.
4. Il verbale è sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario comunale e, comunque, come previsto dalla legge.

Art. 49 – CONTROLLO SULLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
1. Le deliberazioni della Giunta Comunale sono pubblicate, comunicate ai Capigruppo e rese esecutive nei termini di Legge.

CAPO III - IL SINDACO

Art. 50 – RUOLO E FUNZIONI
1. Il Sindaco, oltre alle competenze che gli sono attribuite quale Ufficiale del Governo, nei servizi di competenza statale e ad ogni altra attribuzione di Legge, coordina l'attività di tutta l'Amministrazione, al fine di garantire la necessaria unitarietà della gestione.
2. Il Sindaco, quale Presidente della Giunta e massimo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende all'attività degli Assessori ed ha la competenza generale residuale sulle materie che non siano state attribuite alla competenza specifica degli Assessori.
3. Il Sindaco assume la rappresentanza dell'Amministrazione verso l'esterno. E' garante del rispetto degli indirizzi politici adottati dall'amministrazione e della loro concreta attuazione.
4. Il Sindaco nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, definisce ed attribuisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del Testo Unico, dal presente Statuto e dal Regolamento Comunale;
5. Il Sindaco può nominare un Direttore Generale previa stipula di convenzione con altri Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti.
In tal caso il Direttore Generale deve provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
6. Qualora non risultino stipulate le convenzioni di cui al comma precedente o, in ogni altro caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite al Segretario Comunale.

Art. 51 - VICE-SINDACO
1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente così come disposto dalle vigenti norme di Legge.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco alla sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore Anziano.
3. Nel caso di dimissione, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alle elezioni del nuovo Sindaco.
4. Le dimissioni del Sindaco vengono presentate per iscritto al Vice Sindaco che provvede a riunire il Consiglio entro il decimo giorno feriale successivo; le stesse, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione della carica da Sindaco ed agli altri effetti previsti dalla vigente legge nazionale.

TITOLO IV
- ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

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CAPO I - ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

ART. 52 - I PRINCIPI
1. L'organizzazione strutturale ed operativa degli uffici e dei servizi sono informati ai principi della democrazia e della partecipazione e della razionalizzazione delle procedure per conseguire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 53 - IL SEGRETARIO COMUNALE
l. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente d'apposita Agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico iscritto all'Albo. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
2. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale sono disciplinate dalla Legge.
3. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 108 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
4. Al Segretario Comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
a) a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
b) b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina l'attività;
c) c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
d) d) può rogare tutti i contratti dei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
e) e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
f) f) presiede le commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e dei principi procedurali in materia fissati dalla normativa regolamentare del Comune.
5. Nei casi di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dall'articolo 108 dei D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Allo stesso viene corrisposto un compenso determinato dal Sindaco nel provvedimento di conferimento dell'incarico.
6. Tra le funzioni di cui alla lettera e) dei precedente comma 4 possono essere anche previste quelle di cui al comma 3 dell'articolo 107 dei D. lgs. 18 8 2000 n. 267.

Art. 54 - GLI UFFICI COMUNALI
1. L'organizzazione strutturale del Comune è del tipo funzionale per modularsi sull'attività che concretamente deve essere svolta.
2. Gli Uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture in relazione ai progetti che debbono essere realizzati e agli obiettivi che debbono essere conseguiti.
3. L'organizzazione strutturale deve essere aperta per consentire apporti specialistici esterni; integrata per evitare, secondo la logica unitaria del programma di attività la frattura tra i vari settori operativi.
4. L'amministrazione per atti deve essere residuale e deve improntare solo quei servizi che non possono essere organizzati per progetti e obiettivi.
5. Il regolamento disciplina la struttura organizzativa degli uffici.

Art. 55 - IL PERSONALE
1. Il personale del Comune, in base ai principi e criteri desumibili dalla legge e dai diversi livelli di contrattazione, è organizzato per qualifiche funzionali, al cui interno si individuano aree e profili professionali.
2. Esso è organizzato in base ai principi della partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, responsabiliz-zazione, mobilità e professionalità.
3. I criteri che debbono seguirsi nell'organizzazione funzionale del personale comunale sono configurati nella contrattazione, coordinazione, mobilità operativa, qualificazione e competenza. Il metodo di lavoro da privilegiarsi è quello improntato alla partecipazione.
4. In base ai principi e criteri enunciati, il Regolamento determina l'organizzazione del personale.

CAPO II - I SERVIZI PUBBLICI E LA COOPERAZIONE TRA ENTI LOCALI

Art. 56 - I SERVIZI PUBBLICI
1. Per il conseguimento dei propri fini, il Comune si avvale delle proprie strutture o di soggetti privati o pubblici.
2. I fini istituzionali sono conseguiti mediante l'attività degli uffici comunali; i servizi di ogni tipo sono prodotti ed erogati in base a valutazioni di convenienza economica-operativa e sociale effettuate dal Consiglio Comunale, da organismi comunali previsti dalla legge, da consorzi, da società in partecipazione e da soggetti privati.
Il Consiglio delibera circa le modalità di produzione e di erogazione del servizio.
3. Il Consiglio delibera la costituzione dei soggetti pubblici sopra indicati e le forme di partecipazione in alcuni di essi.

Art. 57 - L'ISTITUZIONE DEI SERVIZI SOCIALI
1. Per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di un'apposita Istituzione. Essa è dotata di autonomia gestionale.
2. Organo dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale. Il Direttore, nominato, può essere revocato con delibera di Giunta.
3. Il Direttore dell'Istituzione può essere un dipendente comunale o un funzionario non dipendente. Al Direttore ed al Personale si applica la norma contrattuale dei Dipendenti Enti Locali.
4. Gli Amministratori dell'Istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale sulla base di un documento che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnato, deve essere presentato al Segretario comunale almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio di Ammini-strazione, composto da cinque membri, è eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza di voti dei consiglieri assegnati nel rispetto proporzionale della minoranza e dura in carica tre anni. Dal seno del Consiglio di Amministrazione si elegge il Presidente entro 45 giorni dall'avvenuta elezione da parte del Consiglio. La carica del Presidente e dei membri è incompatibile con quella di consigliere comunale.
5. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati su proposta motivata del Sindaco o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 58 - LA COOPERAZIONE TRA ENTI LOCALI
1. L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o piu' obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 59 - LE CONVENZIONI
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi sociali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 60 - I CONSORZI
1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi stabiliti nel presente Statuto, può promuovere la costituzione di Consorzi tra Enti locali per realizzare e gestire i servizi rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale, qualora non sia opportuna l'istituzione di azienda speciale.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
3. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 61 - GLI ACCORDI DI PROGRAMMA
1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre la finalità da perseguire, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
a) a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;
c) c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione d'intenti approvata dal Consiglio Comunale e, nel caso di variante allo strumento urbanistico, ratificata.

CAPO III I PROCEDIMENTI ED I CONTROLLI

Art. 62 - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
1. Il Consiglio Comunale elegge - a maggioranza assoluta dei suoi membri - un revisore dei conti scelto tra:
a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
b) gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti;
c) gli iscritti nell'Albo dei Ragionieri.
2. Il revisore dei conti dura in carica tre anni e non è revocabile, salvo per inadempienza; è rieleggibile una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente. Partecipa alle riunioni della Giunta, dell'Istituzione e del Consiglio su espressa richiesta per consulenze di natura contabile e per argomenti connessi al mandato conferito.
3. Il revisore dei conti, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:
- collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
- esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;
- attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo.
4. Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

Art. 63 - IL PROCEDIMENTO
1. In base ai principi desumibili dalla legge, i procedimenti amministrativi vanno calibrati sugli obiettivi da conseguirsi e debbono essere finalizzati alla piu' elevata efficienza, economicità e socialità dell'azione; essi debbono assicurare, oltre ai presupposti normativi, la più ampia partecipazione interna ed esterna; debbono essere improntati alla massima pubblicità.
2. Il Regolamento verrà a disciplinare il procedimento che in concreto dovrà essere seguito, rendendolo pubblico ed assicurando l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Art. 64 - IL CONTROLLO
1. Il regolamento determina le modalità di svolgimento del controllo economico e di gestione. Dovrà essere effettuata la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accertata la relativa corrispondenza al programma, nonché‚ ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

TITOLO V
- NORME CONCLUSIVE


Art. 65 - I REGOLAMENTI COMUNALI
1. Il compimento amministrativo e funzionale del presente Statuto e affidato alla definizione ed all'approvazione - da parte del Consiglio Comunale, entro un anno dall'approvazione dello Statuto - di uno o più Regolamenti Comunali, o di altri strumenti specifici aventi valore di Regolamento, riguardanti le modalità di azione di organismi, commissioni, uffici e settori del Comune.
2. Fino all'approvazione delle previste norme a carattere regolamentare, rimangono in vigore le norme precedenti, se ed in quanto compatibili con la legge e con lo Statuto.
3. I Regolamenti di natura tributaria devono rispettare i principi dello Statuto del Contribuente stabilito dalla legge nazionale garantendono:
- - interpretazione autentica delle disposizioni solo attraverso la stessa fonte normativa;
- - conoscenza, semplificazione, chiarezza e motivazione degli atti;
- - tutela dell’affidamento e della buona fede;
- - irretroattività delle disposizioni tributarie;
- - riferimento al Garante per ogni eventuale controversia prevista dalla Legge:

Art. 66 - LE MODIFICHE PARZIALI E IL MUTAMENTO DELLO STATUTO
1. La sostituzione integrale dello Statuto o sue modifiche parziali, sono deliberate dal Consiglio Comunale con le procedure e la maggioranza previste dalla Legge. Gli atti di abrogazione e sostituzione sono affidati alla medesima deliberazione.
2. L'iniziativa di sostituzione integrale o di modifica parziale dello Statuto, che non sia stata accolta dal Consiglio Comunale, non può essere riproposta nel periodo di durata in carica del medesimo Consiglio che non l'ha accolta.
3. I tempi ed i modi di persistenza in vigore delle norme statutarie eventualmente abrogate e la conseguente entrata in vigore delle nuove norme, sono regolati dalla Legge.

Art. 67 - LA COMMISSIONE COMUNALE PER LA REDAZIONE, ADEGUAMENTO STATUTO E REGOLAMENTI COMUNALI
1. Per valutare ed orientare, ove opportuno, l'applicazione delle norme statutarie, per il coordinamento redazionale nella stesura dei regolamenti e per l'interpretazione, se richiesta, sulla loro applicazione, è istituita una apposita Commissione Comunale.
2. La Commissione è composta, si attiva ed agisce secondo modalità previste in modo specifico nell'ambito delle norme del Regolamento riguardanti le Commissioni di partecipazione comunale.

Art. 68 –RIMANDO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
1. Per quanto non espressamente regolato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di Legge vigenti in materia

TITOLO VI
AL POPOLO SOVRANO DI CUCCIAGO


Art. 69 - L'APPLICAZIONE E LA PROSPETTIVA
1. L'applicazione dello Statuto e la vigilanza sul rispetto delle sue norme, nella vita cucciaghese di ogni giorno e nell'occasione di decisioni di portata storica per il Comune, sono affidate, moralmente e politicamente, prima che a ciascun ambito di competenza istituzionale, amministrativo, di partecipazione o consultivo, ai cittadini, alla loro iniziativa democratica, alle loro libere forme associative.
2. L'ampliamento progressivo della democrazia, la protensione alla realizzazione personale, la pace nella giustizia e la ricerca della felicità, sono i principali canoni cui ispirarsi per una coerente applicazione di questo Statuto e per la genesi di nuove, superiori e più compiute norme future.
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